Lug 27, 2015 - adozione    Commenti disabilitati su Adozione, “cose” da sapere…

Adozione, “cose” da sapere…

Adozione: istituto giuridico grazie al quale soggetti rimasti senza genitori naturali o da questi non riconosciuti o non educabili possono diventare figli legittimi di altri genitori:

un’opportunità di dare una famiglia.images (10)

Differenze tra Affido e Adozione:

-la temporaneità: l’affido familiare non è definitivo e il minore, a differenza dell’adozione, non ha lo status di figlio;

-il mantenimento dei rapporti con la famiglia di origine;

rientro del minore nella famiglia di origine.

 

download (12)Caratteristica dell’idoneità genitoriale, è la capacità di saper accogliere come ricchezza, e non come limite, la diversità del minore in stato di abbandono.

La ricerca della famiglia sostitutiva parte dall’esigenza del minore e non dai bisogni di genitorialità.

Il criterio fondamentale alla base della dichiarazione d’adottabilità del minore è lo Stato di Abbandono:

-Decadenza della responsabilità genitoriale (nell’ipotesi di maltrattamenti e abusi nei confronti del figlio, o in caso di comprovata incapacità di comprendere i bisogni del minore)

-Non riconoscimento alla nascita da parte di entrambi i genitori (30 giorni dalla nascita);

-Genitori omissivi rispetto al proprio ruolo.

L’adulto con l’acquisizione della genitorialità assume, verso la prole, doveri e responsabilità più che diritti.

L 184/1983 e successive modifiche L149/2001: “Adozione Nazionale e Internazionale”: la valutazione della coppia adottiva viene realizzata di volta in volta rispetto alle esigenze del bambino e in base alla capacità degli adulti di instaurare con lui una relazione.images (9)

E’ previsto, che i minori che abbiano compiuto 12 anni, possano esprimersi rispetto all’adozione; anche il minore d’età inferiore, dovrà essere ascoltato in relazione alla sua capacità di discernimento ed anche l’eventuale discendente biologico o adottato, della coppia adottante, deve essere sentito in merito alla domanda di adozione, per esprimere il suo consenso.

Affidamento pre-adottivo: periodo di tempo in cui il minore viene collocato provvisoriamente presso apposite strutture o all’interno dell’ipotetica nuova famiglia.

images (2)Requisiti per l’Adozione

Gli adottandi devono essere uniti in matrimonio, da almeno 3 anni, non deve sussistere separazione personale neppure di fatto e devono essere idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando anche eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale.

La differenza di età tra gli adottandi e l’adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Inoltre potrebbe essere derogato tale limite a patto che i coniugi adottino due o più fratelli assieme o se hanno un altro figlio minorenne.

Rischio giuridico: fase che si pone tra la notifica del provvedimento dello stato di adottabilità del minore e la fine dell’iter processuale. La madre, il padre e i parenti biologici fino al IV grado, che abbiano rapporti significativi col minore, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità, possono procedere con l’impugnazione.

Il rischio è che di fronte ad un ricorso legale alla dichiarazione di adottabilità il bimbo possa rientrare nella situazione precedente all’affido temporaneo.

Il bambino straniero che entra in Italia non è sottoposto a rischio giuridico , ma è più esposto a rischi di tipo sanitario.download

La famiglia adottiva con i figli che provengono dall’adozione internazionale si costituisce in un paese straniero, secondo modalità, luoghi e tempi che non sono i nostri e ai quali, spesso, le famiglie si adattano con fatica.

Il bambino abbandonato presenta spesso un ritardo nello sviluppo psico-fisico, le ferite provocate dallo stato di abbandono, carenza di relazioni affettive sane, di stimolazioni sensoriali e tattili, provocano un rallentamento dello sviluppo psicomotorio in parte accentuato a seconda dei tempi di reazione del bambino alle stesse.

Il minore ha diritto di conoscere la sua realtà biologica al compimento del 25° compleanno, salvo contraria espressione del genitore naturale, tale diritto è anticipato al 18° anno nei casi in cui vi siano gravi motivi di salute psicofisica del ragazzo.(L.149/01 art 28)

La ricerca delle proprie origini. Per coloro che sono stati adottati la ricerca delle proprie origini riveste un significato particolare, legato all’esperienza dolorosa dell’abbandono. Un compito non facile da affrontare.

images (5)La scelta di adottare un figlio deve essere una scelta matura, responsabile e completamente condivisa, siete pronti?images (4)

Adozione, “cose” da sapere…ultima modifica: 2015-07-27T23:11:27+02:00da carla-p
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